Art. 3.
(Accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle medicine complementari).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai fini della rappresentanza delle stesse nelle commissioni previste dalla presente legge.
      2. Sono accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da professionisti qualificati nelle rispettive discipline, che, alla data della richiesta di accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività per almeno quattro anni.
      3. Ai fini dell'accreditamento è valutata la documentazione relativa all'attività svolta dalle associazioni e dalle società scientifiche di cui al comma 2, nei settori dell'informazione rivolta a utenti e ad operatori, della formazione professionale,

 

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della ricerca scientifica, clinica e di base nonché della promozione sociale della medicina complementare.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della salute e dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti pubblici e privati di formazione delle medicine complementari, previo parere obbligatorio della Commissione per la formazione di cui all'articolo 6.